PROCEDURA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – DLGS 24/2023

Cosa può essere segnalato?

Violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione, inclusi, ma non limitati a: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; Condotte illecite ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Illeciti nei settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, ecc.; Atti od omissioni che vanificano gli interessi dell’Unione europea o le normative in materia di concorrenza, aiuti di Stato, o imposta sulle società.

Cosa deve includere una segnalazione?

Informazioni dettagliate sul problema, comprese le informazioni su chi sta segnalando, una descrizione completa dell’incidente, quando e dove è avvenuto, chi è coinvolto, e qualsiasi altra informazione o documentazione che può aiutare a provare la veridicità della segnalazione.

Come fare una segnalazione?

La segnalazione può essere effettuata tramite il canale interno dedicato, in forma scritta o orale. La segnalazione deve essere effettuata al datore di lavoro tramite busta chiusa a mano, tramite email o tramite colloquio.

Cosa succede dopo una segnalazione?

Dopo aver effettuato una segnalazione, la persona segnalante riceverà un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. Questo confermerà la ricezione della segnalazione, assicurando che il processo sia avviato. Il datore di lavoro controllerà la segnalazione in modo imparziale e riservato, mantenendo interlocuzioni con la persona segnalante e richiedendo eventuali integrazioni se necessario. Se la segnalazione è valida, il datore di lavoro può denunciare il problema alle autorità, prendere misure disciplinari, o fare altri passi. In ogni caso verrà fornito un riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento, mantenendo la trasparenza con la persona segnalante. Se si rende necessario rivelare dati riservati durante l’indagine, la persona segnalante sarà informata delle ragioni di tale rivelazione. In questo modo, il processo garantisce una gestione completa ed equa di qualsiasi segnalazione, proteggendo gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Protezione della persona segnalante

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione saranno mantenute riservate, con specifiche limitazioni nei procedimenti penali, dinanzi alla Corte dei conti, o in procedimenti disciplinari. Le informazioni possono essere rivelate solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante quando indispensabili per la difesa della persona coinvolta.

Responsabilità della persona segnalante

Se la persona segnalante effettua una segnalazione che si rivela essere falsa o diffamatoria, potrebbe essere soggetto a sanzioni penali o disciplinari.

Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario, e i dati riservati devono essere trattati con la massima confidenzialità, conformemente agli articoli pertinenti del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.